Un collega ci ha chiesto di aiutarlo a fare chiarezza sulla responsabilità dell’albergatore in merito al Rischio Legionella, qualora un cliente contragga la Legionellosi.
Abbiamo chiesto aiuto ai nostri esperti in risk management, Clemente Fargion e Fabio Ferrari, i quali, prima di tutto, ci hanno chiarito che il Rischio Legionella è un rischio ineliminabile, che può solo essere gestito, essendo la Legionella un batterio che è presente normalmente nell’acqua e che diventa pericoloso per l’uomo solo quando vengono inalate goccioline di acqua contaminata e il batterio riesce a raggiungere i polmoni.
Proprio perché la Legionella è un batterio presente in natura e gli impianti idro-termo-sanitari e aeraulici sono l’ambiente tramite cui il batterio prolifera e arriva a contagiare l’uomo, oltre a tutte le norme previste dal Decreto Legislativo 81/08 che, coordinato con il D.Lgs.106/2009, costituisce un vero e proprio “Codice della salute e della sicurezza sul lavoro”, per la prevenzione del Rischio Legionella, 7 maggio 2015, è stata emanata anche una norma specifica per la prevenzione del Rischio Legionella, che va sotto il nome di LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI, in cui si evidenzia l’obbligo in capo alle strutture ricettive di effettuare controlli periodici sulla salubrità dell’impianto idrico interno, col preciso scopo di trovare (se c’è) il batterio della Legionella e debellarlo con specifici trattamenti chimici e termici.
Cosa fare quando si verifica un caso di Legionellosi – Nel caso si riscontri un caso isolato (o peggio una potenziale epidemia) di sospetta Legionellosi, esiste l’obbligo di avvisare immediatamente l’Istituto Superiore di Sanità (che poi interessa anche un organismo Europeo). A seguito della segnalazione, i 2 Enti indagano sugli spostamenti effettuati nelle 2/3 settimane precedenti dalla persona contagiata e fanno sopralluoghi nelle strutture (ovunque in territorio UE) che l’hanno ospitata, facendo analisi e verificando dove e come può aver contratto la Legionellosi. Una volta trovato il focolaio, la struttura da cui ha avuto origine il contagio dovrà fare la sanificazioni degli impianti e potrebbe anche essere sottoposta a chiusura per il periodo ritenuto necessario dalle Autorita. In Italia vengono denunciati tra i 1.000 e i 2.000 casi di Legionellosi ogni anno, con numeri crescenti anno per anno e un tasso di mortalità tra il 10-15%.
Pertanto, in caso di Legionellosi, la responsabilità civile e penale è totalmente a carico dell’albergatore, in quanto la normativa delle LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI, emanata dalla Conferenza Stato Regioni, impone proprio all’albergatore l’obbligo dei controlli igienico-sanitari, da effettuare ogni due anni, con lo scopo specifico di verificare la presenza della Legionella.
Poiché è stato stabilito che, in forma inoffessiva, la Legionella è presente ovunque, la sua presenza deve essere considerata un elemento contaminante sistematico, presente nell’acqua come componente fisso.
Qualche approfondimento sulla Legionella: Il batterio della Legionella vive nell’acqua. Alla temperatura di 15-20-25°C si trova allo stato di letargo latente, pronto a riprendere vita quando la temperatura supera i 30°C e a diffondersi copiosamente nella fascia di temperatura fra i 40° e i 50°C. Superata la soglia dei 60°C muore.
La Legionella, dunque, viaggia tranquillamente nella rete idrica pubblica, da cui si immette nelle reti condominiali ed in quelle di ospedali, alberghi, case di riposo e quant’altro, dove trova le condizioni per proliferare e colpire l’uomo.
La Legionellosi è una malattia dai sintomi molto rassomiglianti all’influenza, ma che se non è presa per tempo può uccidere. Poiché non è facile riconoscerla nelle prime manifestazioni, ancora oggi si registra un tasso di mortalità fino al 15% fra la popolazione affetta dal batterio.
Ed è proprio questa presenza ineliminabile che toglie all’albergatore ogni possibilità di rivalsa verso il gestore della rete idrica pubbilica, con l’accusa di aver condotto la Legionella nella struttura alberghiera, attraverso l’acquedotto pubblico.
Pertanto possiamo concludere che è l’albergatore che, in merito al Rischio Legionella, deve rispondere sia civilmente che penalmente, ai sensi del DLgs 231/01, del reato di contaminazione batterica colposa dell’acqua distribuita nella struttura ricettiva e che penalmente ne devono rispondere anche gli amministratori.
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Beh e` veramente una conclusione strampalata quella a cui giunge l` articolo.. e tutta la legiferazione.. in materia legionella dal 2017 in poi anche se poi si tratta di linee guida.. siccome la legionella in tutte le sue varianti si trova naturalmente nell` acqua.. (pertanto a rigor di logica pure gia` a monte dell hotel..) ecco proprio per questo motivo,, dicesi la responsabilita` viene addossata per intero sull` albergatore.. Mah.. strano davvero strano modo di intendere concetti logici.. a me pare piuttosto una gran furbata per far ricadere sugli hotel ulteriori costi fissi.. Povera Italia !! Su milioni di pernottamenti l` anno statisticamente un` evenienza pari a 0. Tanto chiasso solo per strozzinaggio che vergogna