La tassazione delle polizze vita: i motivi per cui le polizze vita sono preferibili agli strumenti finanziari tradizionali

La tassazione delle polizze vita è uno dei vantaggi che portano scegliere la polizza vita come forma di investimento rispetto ai prodotti finanziari tradizionali.

Con la stipula di un assicurazione sulla vita, l’assicuratore, dietro pagamento di un premio versato dal contraente, si obbliga a pagare all’assicurato un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana, quale:

  • morte dell’assicurato o di un terzo (assicurazioni per caso di morte);
  • sopravvivenza dell’assicurato o del terzo ad una età determinata nel contratto (assicurazioni per il caso di vita);
  • una combinazione dei primi due, ossia l’assicuratore pagherà la rendita o il capitale alla morte o in un termine prestabilito se l’assicurato sarà ancora in vita (assicurazioni miste).

Senza pretese di esaustività del tema, tipicamente esistono 3 grandi filoni di polizze vita:

  • ramo I (ossia quelle sulla durata della vita umana, le cd. Polizze “rivalutabili”), che investono il premio versato dal contraente in una gestione separata di attivi detenuta dall’impresa e che, in genere, hanno un modesto rendimento, compensato dalla bassa probabilità di subire perdite;
  • ramo III, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;
  • ramo V (capitalizzazione).

Ma quali sono i vantaggi che il contraente può ottenere rispetto alla stipula di altri contratti d’investimento tradizionali?

La tassazione della polizza vita nella pianificazione successoria

Le polizze vita rappresentano uno strumento molto efficace e utile per gestire una corretta attività di pianificazione successoria.

La polizza vita è uno strumento che crea vantaggi fiscali di non poco rilievo ai beneficiari caso morte, in quanto, rispetto ai tradizionali strumenti di investimento quali azioni o obbligazioni, il capitale trasferito è esente dalle imposte di successione. Tale beneficio viene riconosciuto in quanto il passaggio di ricchezza non si verifica per successione, ma “iure proprio” in quanto i premi derivanti da tali polizze sono prestazioni dovute in forza di contratti a favore di terzi (articolo 1411, Cc).

Nelle polizze vita tradizionali il contraente ha possibilità di scegliere in completa libertà e autonomia a chi destinare il capitale oggetto del contratto. La normativa consente anche di indicare differenti percentuali di ripartizione tra i diversi beneficiari: resta inteso che in assenza di indicazioni specifiche da parte del contraente, la compagnia è tenuta a ripartire il patrimonio in parti uguali tra tutti i beneficiari. Successivamente alla sottoscrizione della polizza è comunque possibile renderli irrevocabili, o modificarli tramite comunicazione alla Compagnia, o testamento. Poiché in Italia è stabilito che una determinata percentuale di eredità è riservata legalmente agli “eredi legittimi”(cd. “legittima”), questi ultimi possono chiedere un reintegro qualora venissero a conoscenza che questa non sia stata rispettata.

A conferma di come le polizze vita tradizionali possano essere di grande aiuto nella pianificazione successoria, analizziamo, a titolo di esempio, il caso di un genitore, dotato di ingenti quantità di denaro, che vorrebbe evitare di donare in un’unica soluzione tutti i propri risparmi al figlio, che sa essere poco parsimonioso. In questo caso, egli potrebbe decidere di sottoscrivere una tradizionale polizza di ramo I, e decidere (qualora previsto dal prodotto) che il capitale caso morte venga destinato al figlio sotto forma di rendita per “x” anni.

Gli altri vantaggi derivanti dalla tassazione delle polizze vita

L’imposta di bollo

Tutte le polizze sottoscritte, stipulate o rinnovate entro il 31/12/2000 e quelle di ramo I godono di un importante vantaggio, ossia l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo dello 0,20% sul valore dell’investimento al 31/12 di ogni anno; questo in quanto tale imposta è prevista solamente per le polizze collegate direttamente al valore di fondi di investimento, ad indici di mercato o altri attivi finanziari e per le operazioni di capitalizzazione (ramo V).

La misura di tale imposta è variata nel corso del tempo, essendo stata pari allo 0,15% fino al 31 dicembre 2013 e pari allo 0,10% fino al 31 dicembre 2012.

Un aspetto fondamento è relativo al fatto che, a differenza degli strumenti finanziari, per i prodotti assicurativi si verifica il cd. “tax deferral”: l’imposta viene sì calcolata al 31/12 di ogni anno, ma viene prelevata solamente al momento liquidativo (decesso, riscatto totale/parziale). Ne consegue l’indubbio vantaggio per il contraente derivante dal fatto che il capitale lordo continua ad essere investito e rivalutato fino al momento liquidativo.

L’imposta sulle plusvalenze

Tutte le tipologie di polizze assicurative sono soggette ad imposta sui redditi da capitale (fanno eccezione solamente le coperture temporanee caso morte, dove il capitale è totalmente esente in quanto destinato interamente alla copertura del rischio demografico).

La tassazione delle polizze vita prevede che i rendimenti degli investimenti in polizze assicurative maturati dal 1° luglio 2014 sono soggetti ad una tassazione pari al 26%( 20% per i rendimenti maturati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014), e ridotta proporzionalmente qualora tra gli attivi della gestione separata siano compresi titoli pubblici ed equiparati, che invece saranno soggetti ad una tassazione del 12,50%.

I principali vantaggi rispetto agli altri strumenti d’investimento sono:

  • Tax deferral – Il tax deferral, discusso nel precedente punto, permette di posticipare la tassazione della polizza vita al momento dell’erogazione del capitale o della rendita;
  • Compensazione tra minusvalenze e plusvalenze – Contrariamente a quanto avviene negli investimenti in azioni o obbligazioni, dove dividendi e interessi sono tassati al momento in cui vengono erogati e le minusvalenze possono essere compensate solo con le plusvalenze realizzate successivamente al momento in cui emergono le perdite, nei prodotti assicurativi il prelievo si applica sul risultato netto dell’investimento (si ha cioè subito una compensazione tra minusvalenze e proventi come dividenti, interessi o plusvalenze).

In sostanza quindi l’importo oggetto di tassazione viene prelevato solamente nel caso di plusvalenze realizzate sul controvalore complessivo della polizza in occasione del momento liquidativo, e si verifica così una totale compensazione tra minusvalenze e plusvalenze, una tassazione posticipata che consente così di cumulare il rendimento lordo realizzato lungo tutta la durata di vita della polizza.

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Informazioni su Francesco Sottile

Siciliano, da sempre appassionato del mondo del calcio e, da qualche anno, di quello assicurativo. Ho iniziato la mia esperienza professionale all’interno di un broker occupandomi di coperture legate al mondo dello sport e dell’intrattenimento, per proseguire poi con quelle proprie dei dipendenti della Pubblica Amministrazione. Il mio percorso mi ha portato poi a lavorare nel Gruppo Generali all’interno dell’area di “Product Compliance”, che mi ha fatto amare tutto quello che di normativo ruota attorno al mondo assicurativo. La partecipazione ai tanti tavoli di lavoro Ania e Ivass mi ha aperto un mondo. Oggi lavoro come consulente e mi piacerebbe contribuire, nel mio piccolo, a far crescere la cultura assicurativa nel nostro paese e a rendere più consapevoli le persone di tutte le opportunità offerte dalle assicurazioni.
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13 commenti

  1. Silvano Farinelli

    Non ci sono riferimenti all’età di chi stipula la polizza, ciò rende il tutto a scapito di chi ha un’età avanzata e non può investire a lungo termine.

    • Ciao Silvano,
      per quanto riguarda l’età dell’assicurato (se non coincidono quella del contraente è ininfluente) bisognerebbe valutare caso per caso quanto disciplinato dalle condizioni di assicurazione (in età “avanzata” bisogna stare attenti a non sottoscrivere prodotti con elevati costi di ingresso o commissioni di gestione in quanto questi sono pienamente recuperabili garantendo anche un discreto rendimento solamente con orizzonti temporali di lunga durata)
      Francesco

  2. Non c’è accenno alla possibilità di un prelievo forzoso da parte dello Stato, in difficoltà, sulle polizze vita così come è già avvenuto in precedenza sui conti correnti e depositi.
    Desidererei informazioni. Grazie.

    • Ciao Nicola,
      probabilmente fai riferimento al prelievo forzoso operato dallo Stato (governo Amato) sui c.c degli italiani nel 1992 per far fronte ad una grave situazione di crisi finanziaria(di fatto quella del 6 per 1000 fu una vera e propria imposta patrimoniale).
      In primo luogo mi preme sottolinearti che ad oggi una replica della situazione sopra descritta non è assolutamente ipotizzata; comunque ad ogni modo, ciò non interesserebbe le forme di previdenza complementare, le polizze vita, i piani pensionistici, o altre forme di accantonamento in quanto denaro non nell’immediata disponibilità del cittadino.
      A disposizione per ulteriori chiarimenti,
      Francesco

      • fausto trevisan

        buongiorno Francesco, quindi se ho polizze assicurative sia di accumulo sia di investimento sia di pensione complementare, l’esborso forzoso non viene applicato? ho letto che anche i fondi d’investimento possono essere soggetti alla patrimoniale. quelli legati alle assicurazioni invece no?
        ti ringrazio
        Fausto

        • Ciao Fausto, confermo. Il prelievo forzoso non verrebbe applicato alle polizze vita, in quanto trattasi di denaro non liquido.

  3. maria teresa zanni

    se possibile vorrei sapere su cosa si tassa la liquidazione di poliza fondo pensione se sugli interessi o sul capitale versato.grazie
    Teresa

    • Salve Maria Teresa, la tassazione avviene sulle plusvalenze (in maniera semplicistica, capitale maturato – capitale versato) secondo il meccanismo descritto sopra.
      A disposizione,
      Francesco

  4. Quindi, se ho ben capito, alla liquidazione della polizza vita, le uniche imposte da pagare sono: il recupero del bollo calcolato (e non prelevato dalla Compagnia) al 31.12. di ogni anno e l’imposta sostitutiva 12,5 sino 26 %)sulla differenza tra il capitale liquidato ed i premi versati (Capital Gain) ? Grazie per la risposta.

  5. Se il sottoscrittore della polizza ramo I è una societa’ giuridica, la tassazione è per competenza o rimane per cassa al riscatto ?

    • Buonasera Pierluigi,
      anche quando il sottoscrittore di una polizza ramo I è un soggetto giuridico, l’imposizione fiscale sui rendimenti maturati avviene al momento della scadenza o del riscatto della polizza, ovvero al momento in cui si percepisce la prestazione.

  6. Buongiorno,
    se una società ha chiesto il riscatto della sua polizza unit linked a dicembre 2024, ma l’importo è stato erogato a febbraio 2025, il reddito maturato va imputato nel 2024 o nel 2025?

    • Buonasera,
      anche per le aziende in contabilità ordinaria, le plusvalenze da polizze unit linked seguono il principio di cassa, quindi si considerano realizzate nel momento della liquidazione del capitale e vanno dichiarate nell’anno di incasso.

      Riferimenti normativi
      Art. 45, comma 1, del TUIR (D.P.R. 917/1986): stabilisce che i redditi di capitale sono considerati tali quando percepiti dal beneficiario (principio di cassa).
      Art. 109, comma 2, lett. a), del TUIR: per le imprese in contabilità ordinaria, il principio generale è quello di competenza. Tuttavia, i redditi di capitale, tra cui rientrano i proventi delle polizze unit linked, seguono il principio di cassa anche per le tali imprese.
      Art. 44, comma 1, lett. g-quater), del TUIR: le polizze unit linked sono assimilate agli strumenti finanziari, e le relative plusvalenze sono trattate come redditi di capitale.
      Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 77/E del 4 agosto 2010: Ha chiarito che le plusvalenze sulle polizze unit linked sono tassate al momento dell’effettiva percezione del capitale, ovvero quando avviene il riscatto o la liquidazione.
      Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 3 aprile 2013: Sottolinea che il realizzo delle polizze unit linked avviene solo con il riscatto o la scadenza, e non con il solo decorso del tempo.

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